CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Con la sottoscrizione della proposta di vendita del pacchetto turistico, il Viaggiatore dichiara di aver compreso ed accettato per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.

Costituiscono parte integrante del contratto oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico pubblicizzata sul sito web, ovvero fornita nel separato programma di viaggio e contenente le informazioni precontrattuali; l’accettazione della proposta di acquisto o la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore; unitamente ai documenti di cui all’art. 36 comma 8 del Codice del Turismo.

1) FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che internazionale, è disciplinata dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del Turismo), specificamente dagli artt. 32 al 51novies, come modificato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto, appalto di servizi e mandato, in quanto applicabili, e dal Codice della Navigazione (R.D. n. 327 del 30.03.1942). 

2) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E REGIME AMMINISTRATIVO
I servizi di viaggio sono forniti da Kirba S.R.L. con sede in Roma, Via Giorgio Scalia 10B, 00136, P.IVA 17068411002, mail viaggi@kirbatours.com sito web www.kirbatours.com. In conformità alla legislazione vigente, Kirba S.R.L. è abilitata all’esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e ogni altra forma di prestazione turistica, nonché di intermediazione dei predetti servizi, come da Licenza del Comune di Roma – SCIA Prot. QA/2023/0014452 del 06/04/2023

Kirba S.R.L. ha stipulato le seguenti polizze obbligatorie:
Fondo di Garanzia SECURE TRAVEL S.r.l. – certificato n° 2024/03121/1031
RC professionale per Agenzie di Viaggio e Tour Operator: Compagnia Europe Assistance Polizza n. 4840385 

3) DEFINIZIONI 
Ai sensi dell’art. 33 Codice del Turismo, ai fini del presente contratto s’intende per:

a) “servizio turistico”:
1) il trasporto di passeggeri;
2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;
4) qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio finanziario o assicurativo;
b) “servizio turistico integrativo”: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso di parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attivita’ di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale;
c) “pacchetto”: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione per via telematica ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta elettronica siano trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico;
d) “contratto di pacchetto turistico”: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure, se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti, l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto;
e) “inizio del pacchetto”: l’inizio dell’esecuzione dei servizi turistici inclusi nel pacchetto; 
f) “servizio turistico collegato”: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto, e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola, alternativamente:
1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori;
2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico; 
g) “viaggiatore”: chiunque intende concludere un contratto, stipula un contratto o è autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione del presente Capo; 
h) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale agisce, nei contratti oggetto del presente Capo, anche tramite altra persona che opera in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della normativa vigente; 
i) “organizzatore”: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista, oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c), numero 2.4); 
l) “venditore”: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore; 
m) “stabilimento”: lo stabilimento definito dall’articolo 8, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
n) “supporto durevole”: ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
o) “circostanze inevitabili e straordinarie”: una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure; 
p) “difetto di conformità”: un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto; 
q) “minore”: persona di età inferiore ai 18 anni; 
r) “punto vendita”: qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico; 
s) “rientro”: il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti. 

4) INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AL VIAGGIATORE 
Ai sensi dell’Art. 34 Codice del Turismo,
1. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un’offerta corrispondente, l’organizzatore e, nel caso in cui il pacchetto sia venduto tramite un venditore, anche quest’ultimo, forniscono al viaggiatore il pertinente modulo informativo standard di cui all’allegato A, parte I o parte II, al presente codice, nonché le seguenti informazioni: 
a) le caratteristiche principali dei servizi turistici, quali:
1) la destinazione o le destinazioni del viaggio, l’itinerario e i periodi di soggiorno con relative date e, se è incluso l’alloggio, il numero di notti comprese;
2) i mezzi, le caratteristiche e le categorie di trasporto, i luoghi, le date e gli orari di partenza e ritorno, la durata e la località di sosta intermedia e le coincidenze; nel caso in cui l’orario esatto non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
3) l’ubicazione, le caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
4) i pasti forniti;
5) le visite, le escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
6) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
7) la lingua in cui sono prestati i servizi;
8) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che tenga conto delle esigenze del viaggiatore; 
b) la denominazione commerciale e l’indirizzo geografico dell’organizzatore e, ove presente, del venditore, i loro recapiti telefonici e indirizzi di posta elettronica; 
c) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere; 
d) le modalità di pagamento, compresi l’eventuale importo o percentuale del prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire; 
e) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero; 
f) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di passaporto e visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti e le formalità sanitarie del paese di destinazione; 
g) le informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese di recesso, o, se previste, delle spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai sensi dell’articolo 41, comma 1; 
h) le informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le spese di assistenza, compreso il rientro, in caso di infortunio, malattia o decesso; 
i) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi 1, 2 e 3.

2. Per i contratti di pacchetto turistico di cui all’articolo 33, comma 1, lettera d), stipulati per telefono, l’organizzatore o il professionista fornisce al viaggiatore le informazioni standard di cui all’allegato A, parte II, al presente decreto, e le informazioni di cui al comma 1. 

3. Con riferimento ai pacchetti acquistati presso professionisti distinti di cui all’articolo 33, comma 1, lettera c), numero 2.4), l’organizzatore e il professionista a cui sono trasmessi i dati garantiscono che ciascuno di essi fornisca, prima che il viaggiatore sia vincolato da un contratto o da un’offerta corrispondente, le informazioni elencate al comma 1, nella misura in cui esse sono pertinenti ai rispettivi servizi turistici offerti. Contemporaneamente, l’organizzatore fornisce inoltre le informazioni standard del modulo di cui all’allegato A, parte III, al presente codice. 

4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fornite in modo chiaro e preciso e, ove sono fornite per iscritto, devono essere leggibili. 

5) PRENOTAZIONI 
I contratti di vendita di pacchetti turistici di Kirba S.R.L. sono pubblicizzati sul sito web dell’organizzatore www.kirbatours.com
Una volta scelta la destinazione e la data di partenza, è possibile verificare la disponibilità via email o telefonicamente e richiedere un’opzione per un massimo di 3 giorni. Prima della scadenza dell’opzione, è necessario completare il pagamento dell’anticipo e/o del saldo per confermare la prenotazione.

6) PROPOSTA D’ACQUISTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO 
In sede di prenotazione ad un “viaggio confermato” o “in fase di conferma”, il Viaggiatore dando per lette ed accettate le condizioni generali, nonché tutte le informazioni precontrattuali ricevute, conferma via mail la prenotazione del pacchetto turistico scelto. 
L’accettazione della proposta si intende perfezionata e quindi il contratto di vendita del pacchetto turistico concluso, quando il viaggiatore stesso riceve da parte dell’organizzatore/venditore la notifica di accettazione su supporto durevole ovvero alla mail da questi indicata nella scheda di prenotazione. 
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 36, comma 8, Codice del Turismo, prima dell’inizio del viaggio. 
Le richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Viaggiatore ed Organizzatore. 
In tempo utile prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore fornisce al viaggiatore le ricevute, i buoni e i biglietti necessari, le informazioni sull’orario della partenza previsto e il termine ultimo per l’accettazione, nonché gli orari delle soste intermedie, delle coincidenze e dell’arrivo.

7) PREZZO 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato sul sito web, o nel programma inviato al viaggiatore ed agli eventuali aggiornamenti comunicati dall’Organizzatore sul sito web o direttamente al viaggiatore. 

La quota del viaggio è riportata nelle pagine dedicate alle singole destinazioni ed in ogni caso nella documentazione contrattuale o nelle comunicazioni trasmesse dall’Organizzatore ai recapiti del Viaggiatore. All’interno delle stesse sono indicati espressamente i servizi compresi e quelli esclusi dal prezzo del pacchetto, sotto la denominazione “la quota comprende” / “la quota non comprende”. 
Ai sensi dell’Art. 39 Codice del Turismo, dopo la conclusione del contratto di pacchetto turistico, i prezzi potranno subire revisioni in aumento o in diminuzione fino ad un massimo dell’8%, in conseguenza di modifiche riguardanti: 
a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia; 
b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti; 
c) i tassi di cambio in valuta pertinenti al pacchetto. 
L’eventuale aumento del prezzo del pacchetto sarà comunicato al viaggiatore, su supporto durevole o ai recapiti da questo forniti, unitamente alla giustificazione di tale aumento ed all’indicazione delle modalità di calcolo, almeno venti giorni prima dell’inizio del pacchetto. 
Il viaggiatore ha diritto ad una riduzione del prezzo corrispondente alla diminuzione dei costi di cui alle precedenti lettere a), b) e c). 
Se l’aumento per le causali di cui sopra non eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, è liberamente consentita all’organizzatore la revisione del prezzo del pacchetto turistico. 
Se l’aumento di prezzo di cui al presente articolo eccede l’8 per cento del prezzo complessivo del pacchetto, si applica l’articolo 40, commi 2, 3, 4 e 5 Codice del Turismo come previsto dall’art. 11 del presente contratto. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.

8) PAGAMENTI  
Al momento della conclusione del contratto di pacchetto turistico ai sensi dell’art. 6 delle presenti condizioni generali il Viaggiatore è tenuto al pagamento di un primo acconto pari al 30% del prezzo totale del pacchetto (salvo importo diversamente indicato nella scheda del viaggio). 
In caso di omesso pagamento dell’acconto, il Viaggiatore è tenuto a rimborsare all’Organizzatore le spese che quest’ultimo abbia anticipato facendo affidamento sulla prenotazione. 
Un secondo acconto entro 60 giorni prima della partenza. Il Viaggiatore corrisponde il saldo entro 30 giorni dalla partenza come indicato sulla conferma di prenotazione. 
Per prenotazioni a meno di 30 giorni dalla partenza, è richiesto il pagamento immediato dell’intero importo. 
L’omesso o parziale pagamento del saldo costituisce motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cc. La risoluzione si verifica pertanto di diritto quando l’Organizzatore comunica al Viaggiatore di volersi avvalere della suddetta clausola.

10) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO PRIMA DELL’INIZIO DEL PACCHETTO
Ai sensi dell’art. 40 del Codice del Turismo prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore può unilateralmente modificare le condizioni del contratto diverse dal prezzo ai sensi dell’articolo 39, quando la modifica sia di scarsa importanza. 
L’organizzatore comunica la modifica al viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito indicato dal viaggiatore. 
Se, prima dell’inizio del pacchetto, l’organizzatore è costretto a modificare in modo significativo una o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a), o non può soddisfare le richieste specifiche di cui all’articolo 36, comma 5, lettera a), oppure propone di aumentare il prezzo del pacchetto di oltre l’8 per cento ai sensi dell’articolo 39, comma 3, il viaggiatore, entro 24 h può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore. 
L’organizzatore informa, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in modo chiaro e preciso su un supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito indicato dal viaggiatore: 
a) delle modifiche proposte di cui al comma 3 e della loro incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 5; 
b) del termine di 24 h entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione ai sensi del comma 3; 
c) delle conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il periodo di cui alla lettera b) e dell’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e del relativo prezzo. 
Se le modifiche del contratto di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. 
In caso di recesso dal contratto di pacchetto turistico ai sensi del comma 3, se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso dal contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 43, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Codice del Turismo. 
Prima dell’inizio del pacchetto, i servizi di viaggio e di soggiorno, possono essere modificati su richiesta del Viaggiatore previa accettazione da parte dell’Organizzatore che verifica la presenza di soluzioni alternative, comunicandole su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dal Viaggiatore, entro un congruo termine. 
L’Organizzatore indica altresì il supplemento sul prezzo, nonché le spese amministrative e di gestione conseguenti alle modifiche, che il Viaggiatore deve versare entro 24 h dalla suddetta comunicazione. 
Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o quelle proposte non vengono accettate dal viaggiatore entro 1 giorno lavorativo dalla comunicazione avvenuta su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dal Viaggiatore, o il Viaggiatore non provvede al pagamento delle somme di cui al comma 8, resta fermo il contratto di pacchetto turistico inizialmente stipulato. 
È fatto salvo il diritto dell’Organizzatore al rimborso delle spese anticipate per conto del Viaggiatore che non abbia provveduto, nel termine indicato al comma precedente, al pagamento delle somme richieste. 
Il rifiuto da parte dell’Organizzatore di accettare la richiesta di modifica formulata dal Viaggiatore, non costituisce in nessun caso giustificato motivo di recesso.

11) RECESSO 
Ai sensi dell’art. 41 Codice del Turismo, il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento prima dell’inizio del pacchetto. 
È possibile recedere dal contratto di pacchetto, pagando le penali specificate di seguito:

  • Dal giorno successivo alla prenotazione fino a 60 giorni prima: 30%
  • Da 59 a 30 giorni: 50%
  • Da 29 a 6 giorni lavorativi: 75%
  • Nei 5 giorni lavorativi prima della partenza: 100%

Il giorno della partenza è sempre escluso, il giorno dell’annullamento è sempre compreso. I Diritti di agenzia per emissione di biglietti aerei, le Spese di apertura pratica e i premi assicurativi non sono rimborsabili. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare. Il rimborso avviene entro quattordici giorni dal recesso.

L’Organizzatore procede a rimborsare qualunque pagamento effettuato da o per conto del viaggiatore per il pacchetto detratte le adeguate spese.

L’Organizzatore ha facoltà di soddisfare il suo diritto al rimborso delle spese standard di recesso trattenendole dall’importo della relativa quota versata dal Viaggiatore. 

L’eventuale differenza tra la quota di partecipazione versata e il corrispettivo per il recesso sarà rimborsata entro quattordici giorni dal recesso.

12) RECESSO DELL’ORGANIZZATORE 
L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

a) il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro il termine massimo di venti giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano meno di due giorni; 
b) l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.

L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti dal comma 1 del presente articolo  entro quattordici giorni dal recesso.

13) SOSTITUZIONE O CESSIONE DEL PACCHETTO TURISTICO AD UN ALTRO VIAGGIATORE 
Il viaggiatore, previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto di pacchetto turistico a una persona che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.

Il cedente e il cessionario del contratto di pacchetto turistico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non possono essere irragionevoli e che non eccedano le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di pacchetto turistico, e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto.

In ogni caso il Viaggiatore che richieda la variazione di un elemento relativo ad una pratica già confermata, purché la richiesta non costituisca novazione contrattuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Operator, oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

14) MODIFICHE DEL CONTRATTO SUCCESSIVE ALL’INIZIO DEL PACCHETTO TURISTICO 
Ai sensi dell’art. 42 commi 8, 9 e 10 Codice del Turismo, se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 1 delle presenti condizioni, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 1 il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

La limitazione dei costi di cui al comma precedente non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. 

Dopo l’inizio del pacchetto le caratteristiche principali dei servizi di viaggio e di soggiorno (art. 34 comma 1 lett. a) nn. 1-8 codice del turismo), possono essere modificatei su richiesta del gruppo di viaggiatori aderenti al pacchetto, previa accettazione dell’Organizzatore che verifica la presenza di soluzioni alternative, comunicandole su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dai Viaggiatori, entro un congruo termine. 

L’Organizzatore indica altresì il supplemento sul prezzo, nonché le spese amministrative e di gestione conseguenti alle modifiche, che i Viaggiatori devono versare entro 24h dalla suddetta comunicazione. 

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o quelle proposte non vengono accettate dal viaggiatore entro 24h dalla comunicazione avvenuta su supporto durevole, a mezzo mail o altro recapito fornito dai Viaggiatori, o i Viaggiatori non provvedono al pagamento delle somme di cui al comma 7, resta fermo il contratto di pacchetto turistico inizialmente stipulato. 

È fatto salvo il diritto dell’Organizzatore al rimborso delle spese anticipate per conto dei Viaggiatori che non abbiano provveduto, nel termine indicato al comma precedente, al pagamento delle somme richieste.

Il rifiuto da parte dell’Organizzatore di accettare la richiesta di modifica formulata dai Viaggiatori, non costituisce in nessun caso giustificato motivo di recesso.

Se dopo l’inizio del pacchetto il Viaggiatore propone di modificare caratteristiche principali dei servizi di viaggio e di soggiorno (art 34 comma 1 lett. a) nn. 1-8 codice del turismo) si applicano i commi dal 7 all’11 del presente articolo.

15) OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE 
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, al Viaggiatore sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale concernenti i passaporti e i visti e le formalità sanitarie necessari per l’espatrio.

Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/ .

I viaggiatori dovranno reperire comunque le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’Agenzia venditrice o all’organizzatore.

I viaggiatori dovranno in ogni caso informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.

Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it.

Le informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. – on line o cartacei – poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’opuscolo informativo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse, pertanto, dovranno essere assunte a cura dei Viaggiatori. I viaggiatori dovranno, inoltre, attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

L’organizzatore o il venditore che abbia concesso un indennizzo o una riduzione di prezzo, ovvero corrisposto un risarcimento del danno o sia stato costretto ad ottemperare ad altri obblighi prescritti dalla Legge, ha il diritto di regresso nei confronti dei soggetti che abbiano contribuito al verificarsi delle circostanze o dell’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo, il risarcimento del danno o gli altri obblighi in questione, nonché dei soggetti tenuti a fornire servizi di assistenza ed alloggio in forza di altre disposizioni, nel caso in cui il viaggiatore non possa rientrare nel luogo di partenza. L’organizzatore o il venditore che abbia risarcito il viaggiatore è surrogato, nei limiti del risarcimento corrisposto, in tutti i diritti e le azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili; il viaggiatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga (art. 51 quinquies Codice del Turismo).

16) REGIME DI RESPONSABILITA’ DELL’ORGANIZZATORE 
L’Organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvale o da altri fornitori di servizi turistici, ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile.

Il viaggiatore, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa per iscritto a mezzo mail l’Organizzatore, direttamente o tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto dal contratto di pacchetto turistico.

Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto, si applica l’articolo 43 del Codice del Turismo richiamato dall’art. 18 delle presenti condizioni generali.

Fatte salve le eccezioni di cui al comma 3, se l’Organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’Organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costituisce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi in un pacchetto e l’Organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo ragionevole stabilito dal viaggiatore in relazione alla durata e alle caratteristiche del pacchetto, con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto di pacchetto turistico o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43 del Codice del Turismo, una riduzione del prezzo, salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’Organizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viaggiatore.

Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’Organizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di categoria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventualmente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei passeggeri, applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2006, e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purché’ l’Organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto. L’Organizzatore non può invocare circostanze inevitabili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile.

Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’Organizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata.

Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggiatore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato dal comma 8, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 8 si applica il comma 5.

Qualora a causa di circostanze sopravvenute non imputabili all’Organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come pattuito nel contratto di pacchetto turistico, si applicano i commi 6 e 7.

Laddove il Viaggiatore acquista il biglietto aereo in autonomia, è esclusa la responsabilità dell’Organizzatore in caso di ritardi e/o annullamenti e/o cancellazioni e/o scioperi.

17) RIDUZIONE DEL PREZZO E RISARCIMENTO DEI DANNI 
Il viaggiatore ha diritto ad una adeguata riduzione del prezzo per il periodo durante il quale si è verificato il difetto di conformità, nonché al risarcimento di qualunque danno può aver subito in conseguenza di un difetto di conformità, a meno che l’Organizzatore non dimostri che il difetto è imputabile al viaggiatore, ovvero a circostanze sopravvenute ad esso non imputabili.
Al viaggiatore non è riconosciuto il risarcimento dei danni se l’Organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile a fatto proprio del viaggiatore od a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi inclusi nel prezzo del pacchetto turistico ed è imprevedibile od inevitabile, oppure è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie.

All’Organizzatore si applicano le limitazioni di responsabilità previste dalle convenzioni internazionali che vincolano l’Italia o la Comunità Europea, relative alla misura del risarcimento od alle condizioni in cui è dovuto da parte di un fornitore che presta un servizio incluso nel pacchetto turistico.

Salvo che per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa, il risarcimento del danno riconosciuto al Viaggiatore è limitato al triplo del prezzo totale del pacchetto turistico.

 18) PRESCRIZIONE 
Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni previsti dagli articoli 42 e 43 del Codice del Turismo si prescrive in due anni, a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, fatto salvo quanto previsto al comma 2. Il diritto al risarcimento dei danni alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.

 19) OBBLIGO DI ASSISTENZA 
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore che si trova in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7 Codice del Turismo, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.

 20) REGIME DI RESPONASBILITA’ DEL VENDITORE 
Ai sensi degli artt. 50-51 quater del Codice del Turismo, il Venditore è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore con il contratto di intermediazione di viaggio, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni o dai terzi della cui opera si avvalga, dovendo l’adempimento delle obbligazioni assunte essere valutato con riguardo alla diligenza richiesta per l’esercizio della corrispondente attività professionale. 
Il Venditore non è responsabile degli errori di prenotazione imputabili al viaggiatore o dovuti a circostanze inevitabili e straordinarie. 
Il diritto del viaggiatore al risarcimento dei danni collegati alla responsabilità del Venditore si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza.

 21) COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL’ART. 17 LEGGE 38/2006 
“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”.

 22) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informiamo il viaggiatore che i dati personali dallo stesso forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Società.